Contributi per iscrizioni a regime particolare
Le informazioni riportate nei seguenti paragrafi fanno riferimento ai soli aspetti contributivi delle iscrizioni a regime particolare.
Lo studente a tempo parziale versa per intero tutte le voci che costituiscono parte fissa di contribuzione (ad es. tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo, etc.) e una quota di contributo onnicomprensivo che viene calcolata come indicato nel file allegato sotto.
La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato. Qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, dovrà versare le tasse nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno.
Nel caso una studentessa, chieda l’interruzione degli studi per il subentro di uno stato di gravidanza:
- prima di procedere all’iscrizione all’anno accademico (prima di versare la prima rata) → non sarà tenuta al versamento della tassa di ricognizione per gli anni di interruzione alla ripresa del percorso formativo (da effettuare al massimo entro il compimento dei tre anni del bambino);
- dopo il pagamento della prima rata d’iscrizione all’anno accademico → sarà esonerata dal pagamento delle rate successive alla ripresa del percorso formativo (da effettuare al massimo entro il compimento dei tre anni del bambino).
Per fruire di questa opportunità è necessario presentare formale istanza (allegata sotto) di interruzione degli studi alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto allegando certificazione medica comprovante la gravidanza.
ATTENZIONE: Qualora la studentessa rientri dall’interruzione degli studi prima del termine dell’anno accademico per il quale l’interruzione stessa è stata richiesta, sarà tenuta al pagamento delle rate arretrate (senza le relative more).
Il contributo per l’iscrizione a singoli corsi d’insegnamento è determinato dalla somma dei seguenti importi:
- contributo d’iscrizione fisso pari a € 100,00 per anno accademico;
- imposta di bollo di €16,00;
- importo pari ad € 45,00 per ciascun Credito Formativo Universitario (CFU).
L’iscrizione al singolo insegnamento è valida solo per l’anno accademico di riferimento (lo studente deve sostenere l’esame nelle sessioni relative all’anno accademico di iscrizione). Nel caso in cui lo studente non superi l’esame nelle sessioni di riferimento, può chiedere di sostenerlo entro l’anno accademico successivo pagando solo il contributo di iscrizione. Se lo studente non supera l’esame nelle sessioni di riferimento o entro l’anno accademico successivo deve chiedere una nuova iscrizione, pagando l’intero importo (contributo di iscrizione, imposta di bollo e importo relativo ai crediti formativi). |
Lo studente può chiedere il rimborso di quanto pagato per l’iscrizione ai corsi singoli nei seguenti casi:
- pagamenti effettuati per errore, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento; in questo caso viene rimborsato solo l'importo pagato per gli insegnamenti che non si intende frequentare;
- eventuale diniego alla frequenza da parte dell’Ateneo, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dalla data della comunicazione ricevuta; in questo caso viene rimborsato l’intero importo pagato, compresa la tassa d'iscrizione.
LAUREANDI 2023/24
Se intendi conseguire il titolo di studio entro il 30 aprile 2025 (a.a. 2023/24) non devi rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2024/25 e non devi pagare le relative tasse.
In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2025, dovrai procedere all’iscrizione al nuovo anno accademico e al pagamento delle rate non versate e delle relative more, inclusa quella relativa al possesso ed autorizzazione dell’ISEE, se dovuta.
Se al 31 dicembre 2024 fossi in debito di non più di 24 CFU (al netto di quelli legati alla prova finale), e dovessi procedere tardivamente all’iscrizione al nuovo anno accademico:
- potrai essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione all’acquisizione automatica dell’ISEE 2024;
- avrai 15 giorni per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori rate scadute senza incorrere nell’addebito delle relative more.
Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC Gestione Carriere tramite filo diretto.
Se non fossi in possesso dell’ISEE 2024 per il diritto allo studio, potrai presentare l’ISEE 2025 con versamento di una penale pari ad € 330,00, inoltrando tramite filo diretto l'apposita istanza (allegata sotto).
ESONERO 75% – A.A. 2024/25
In caso di mancato conseguimento del titolo nell’a.a. 2023/24, potrai essere esonerato dal 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l’a.a. 2024/25. Per ottenere l’esonero dovrai rispettare queste condizioni:
Per accedere al beneficio:
ATTENZIONE: L’esonero può essere richiesto una sola volta in relazione alla carriera attiva e non può essere richiesto a seguito di una ricognizione. |
LAUREANDI 2022/23
Se intendi conseguire il titolo di studio entro il 30 aprile 2024 (a.a. 2022/23) non devi rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2023/24 e non devi pagare le relative tasse.
In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2024, dovrai procedere all’iscrizione al nuovo anno accademico e al pagamento delle rate non versate e delle relative more, inclusa quella relativa al possesso ed autorizzazione dell’ISEE, se dovuta.
Se al 31 dicembre 2023 fossi in debito di non più di 24 CFU (al netto di quelli legati alla prova finale), e dovessi procedere tardivamente all’iscrizione al nuovo anno accademico:
- potrai essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione all’acquisizione automatica dell’ISEE 2023;
- avrai 15 giorni per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori rate scadute senza incorrere nell’addebito delle relative more.
Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC Gestione Carriere tramite filo diretto.
Se non fossi in possesso dell’ISEE 2023 per il diritto allo studio, potrai presentare l’ISEE 2024 con versamento di una penale pari ad € 330,00, inoltrando tramite filo diretto l'apposita istanza (allegata sotto).
ESONERO 75% – A.A. 2023/24
In caso di mancato conseguimento del titolo nell’a.a. 2022/23, potrai essere esonerato dal 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l’a.a. 2023/24. Per ottenere l’esonero dovrai rispettare queste condizioni:
Per accedere al beneficio:
ATTENZIONE: L’esonero può essere richiesto una sola volta in relazione alla carriera attiva e non può essere richiesto a seguito di una ricognizione. |
Lo studente che a seguito di una interruzione di carriera intende riprendere gli studi dovrà, a partire dal primo ottobre:
- inviare istanza alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto, per ottenere il calcolo della tassa di ricognizione dovuta in base agli anni di interruzione;
- contattare l'Ufficio tasse tramite filo diretto (solo dopo aver versato la tassa di ricognizione) per ottenere l’emissione della prima rata (composta dalla tassa fissa), da versare entro 15 giorni.
Le rate restanti dovranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Entro lo stesso termine, lo studente che intenda fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica dovrà inoltrare tramite filo diretto un ISEE per il diritto allo studio, che potrà essere relativo o all’anno di iscrizione o all’anno successivo.
L’accesso al programma Foundation Year prevede un contributo pari a € 5.000 annui imposta di bolla inclusa (€ 4.000 imposta di bollo inclusa per coloro che sono già in possesso dei requisiti per l’esonero dalla prova di conoscenza di lingua italiana e frequentano solo le 300 ore di Area Studies). Il programma prevede l’esonero totale degli studenti titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, nella misura stabilita dalla Commissione di selezione.
Gli studenti iscritti al corso Foundation Year che, dopo aver provveduto all’immatricolazione, decidono di rinunciare all'iscrizione entro il 15/09/2024 o che, dopo tale data, non ottengono il visto per studio a causa di diniego dello stesso da parte della Rappresentanza italiana, possono chiedere il rimborso del 75% della cifra versata. In caso di mancato ottenimento del visto verranno accettate le richieste di rimborso pervenute entro il termine del 31/01/2025. |
Sportello virtuale (prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente).
Sportello in presenza (prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente; riceverai una mail di conferma prenotazione).