Polizza RCT/O - Area Medica (ACCELERANT INSURANCE EUROPE S.A n. GL_ACC_00000004: 31.12.2025 - 31.12.2030)
La compagnia si obbliga a tenere indenne l'Ateneo, fino ai massimali e ai limiti di risarcimento indicati in scheda di polizza, di quanto è tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi nell’esercizio dell’attività assicurata descritta in polizza.
❗La copertura è prestata nella forma "Claims Made", ovvero tutela per le richieste di risarcimento ricevute e denunciate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, purché riferite a fatti accaduti dopo la data di retroattività.
La garanzia è operante specificamente per i rischi derivanti dalle attività delle seguenti strutture dell'Ateneo:
- Dipartimento di Medicina Molecolare: Centro Interdipartimentale di Ricerca di Biologia e Medicina dello Sport.
- Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento: Laboratorio per la psicologia dell’attaccamento e il sostegno alla genitorialità.
- Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche: Poliambulatorio monospecialistico di odontoiatria.
- Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense: inclusi i laboratori di Tossicologia Forense, Locomozione Umana (LOCOLAB), Genetica Forense, Unità di Medicina Legale, LAMA, e altri centri afferenti.
‼️L'assicurazione copre la responsabilità del personale (dipendente, convenzionato, volontari, tirocinanti, specializzandi e borsisti) che opera per conto delle suddette strutture.
L’Assicurazione RCT non comprende i rischi relativi ai Danni:
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- da furto e quelli a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’art. “Danni da incendio”;
- alle Cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni, nonché a quelle che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate, salvo quanto previsto all’art. “Cose in consegna”;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, salvo quanto previsto all’art. “Danni a veicoli in sosta”;
- alle opere in costruzione, alle Cose sulle quali si eseguono i lavori e a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all’art. “Cose in consegna”;
- causati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti, dopo la consegna a terzi, e quelli causati da opere od installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- a condutture e impianti sotterranei in genere e i Danni ad essi conseguenti; a fabbricati e a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti dalla proprietà o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all’art. “Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività”;
- dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge, nonché i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).
Tanto l'Assicurazione RCT quanto quella RCO non comprendono i rischi relativi ai Danni:
- relativi a Fatti Noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza o di eventuali precedenti Polizze stipulate in via continuativa con la Società, seppure non siano stati denunciati ai precedenti assicuratori;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei Danni. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, da muffe tossiche, da onde elettromagnetiche o da campi elettromagnetici;
- di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e terapie di natura estetica, salvo quanto previsto agli artt. “Medicina estetica”, “Interventi chirurgici a bassa complessità” e “Attività chirurgica completa” se operanti e espressamente richiamati nella Scheda di polizza;
o conseguenti a Perdite Patrimoniali, salvo quanto previsto all’art. “Legge Privacy (Regolamento UE 679/2016 e normativa vigente)”; - derivanti da richieste fondate sulla mancata rispondenza dell’intervento o del trattamento sanitario all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato o dal personale sanitario;
- conseguenti alle attività di procreazione e/o fecondazione assistita;
- conseguenti ad atti invasivi e ad interventi chirurgici, salvo quanto previsto agli artt. “Atti invasivi”, “Medicina estetica”, “Attività diagnostica prenatale”, “Interventi chirurgici a bassa complessità” e “Attività chirurgica completa” se operanti e espressamente richiamati nella Scheda di polizza;
- conseguenti ad attività diagnostica prenatale o relativi a prestazioni di neonatologia e assistenza al parto;
- accaduti in Strutture con degenza notturna.
Relativamente all’art. “Malattie professionali” l’Assicurazione non opera:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell’amianto;
- per la ricaduta di malattie professionali già precedentemente indennizzate o indennizzabili;
- per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’impresa;
- alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti
ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il soggetto che ha ricevuto un'istanza risarcitoria dal terzo deve darne immediata comunicazione al Servizio Legale all'e-mail [email protected]