POLIZZA INFORTUNI (ITAS Mutua n. 2M/M16551657: 31.12.2025 - 31.12.2030)
Si definisce infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza morte e/o invalidità permanente e/o inabilità temporanea
Si definisce soggetto assicurato la persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura.
Per sapere se rientri tra i soggetti automaticamente assicurati consultare il task "CATEGORIA 1) STUDENTI E ALTRI SOGGETTI FREQUENTANTI L’ATENEO"
L’assicurazione è operante per l’infortunio che i soggetti assicurati subiscano nell’esercizio di tutte le l’attività istituzionali dell’Università degli Studi di Pavia sia durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell’Ateneo o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università, sia in Italia che all’Estero, come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca, sedi di altre Università ed Istituti di Ricerca e simili, anche all’aperto, in cui i soggetti di cui sopra abbiano a trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, attività complementari ed accessorie.
Soggetti assicurati:
- iscritti, in corso e fuori corso, anche a tempo parziale, a tutti i corsi di studio (di I, II livello e ciclo unico) e a corsi singoli;
- iscritti a programmi o percorsi di formazione anche internazionali di qualunque livello, anche post-laurea (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Erasmus, Percorsi formazione insegnanti, Foundation Year, Marco Polo/Turandot, CICOPS, etc.), corsi di studio internazionali (doppi titoli o titoli congiunti) per il periodo di svolgimento di attività formativa presso l'Università di Pavia;
- tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione afferenti a tutti i Dipartimenti ad eccezione, ai sensi dell’art. 41 co.3 del D.Lgs.368/99, dei medici in formazione specialistica che svolgono l’attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie, salvo quando questi ultimi stiano svolgendo attività didattiche accademiche presso strutture universitarie; si precisa che tali soggetti (specializzandi medici quando questi ultimi stiano svolgendo attività didattiche accademiche presso strutture universitarie) non saranno conteggiati nel calcolo del premio e nella regolazione di fine anno;
- studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Pavia e coloro che sono in attesa di discutere l'esame finale;
- Studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91.
Possono godere della copertura assicurativa, pagando il premio tramite il sistema di pagamenti PagoPa (istruzioni operative per il PagoPA) e inviando copia della ricevuta di pagamento alla mail [email protected] unitamente all'apposito modulo:
- Titolari di borse di studio per attività di ricerca post-laurea;
- Assegnisti/e di ricerca dell’Università di Pavia;
- iscritti al corso di preparazione all’esame di stato, ai corsi di perfezionamento e master;
- tirocinanti (studenti e laureati) impegnati in attività di tirocinio didattico, formativo e di orientamento compreso il tirocinio obbligatorio post-laurea ed il tirocinio svolto ai fini del superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione);
- frequentatori volontari con autorizzazioni dell’Ateneo e/o incarichi professionali presso l’Ateneo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: professionisti incaricati, collaboratori a vario titolo etc.);
- Studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91;
- I Visiting Professor, i Visiting Student e i Visiting PHD Student;
- I candidati agli esami di stato per l’esercizio alle professioni durante lo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche;
- soggetti partecipanti e/o fruitori di attività ed iniziative organizzate dal Contraente quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, conferenze, dibattiti, convegni, corsi, stage, lezioni, giornate promozionali a favore dei possibili futuri iscritti all’Ateneo, mostre, fiere, manifestazioni di vario genere. Trattasi di attività ed iniziative aventi tutte durata temporanea.
Affinché la copertura assicurativa sia attiva anche per gli infortuni subiti al di fuori delle sedi istituzionali è necessario acquisire una preventiva autorizzazione rilasciata dal docente responsabile dell’attività istituzionale, il quale dovrà compilare l'apposito modulo.
L'assicurazione è operante per gli infortuni che i dipendenti autorizzati dall’Ateneo subiscano in occasione di missioni o di servizio esterno fuori dalle sedi di lavoro durante la guida e l’utilizzo di veicoli privati, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli.
Soggetti assicurati:
Dipendenti autorizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento missioni dell’Università di Pavia.
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati (soggetti Dipendenti e non Dipendenti) autorizzati dall’Ateneo, in occasione della guida e di trasporto di veicoli di proprietà dell'Ateneo, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli.
Soggetti assicurati:
Soggetti autorizzati dall’Ateneo previa compilazione di apposito “libretto servizio automezzi” disponibile all’interno del veicolo.
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che i soggetti autorizzati dal Contraente (Dipendenti e non Dipendenti) subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio esterno, durante la guida e l’utilizzo di biciclette, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione di dette prestazioni.
Per l’identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.
Soggetti assicurati:
Personale strutturato di Ateneo nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e documento Procedura per l’utilizzo delle biciclette aziendali di Ateneo
Entro 30 giorni dall’infortunio il soggetto assicurato deve darne notizia all’Università inviando una mail ad [email protected] contenente le generalità dell’Assicurato, l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico di pronto soccorso. Successivamente e sino a guarigione avvenuta, l’Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni nonché le fatture ed ogni altro documento comprovante le spese mediche sostenute.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso alla Società nel più breve tempo possibile.
Il soggetto assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso.
Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’assicurato ed i suoi aventi diritto, perdono il diritto all’indennità.
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
- da guerra ed insurrezione. La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
- Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- gli infortuni causati dall’assunzione volontaria di alcolici, sostanze stupefacenti o allucinogeni, dall’abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.