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FAQ

Per l'a.a. 2025/2026 l’Università degli Studi di Pavia, non prevede l’attivazione di

  • Percorso universitario transitorio di formazione iniziale di 30 CFU (All.3) ai sensi dell’art. 18-bis, co. 3, del D.lgs. n. 59/2017 e dell’art. 14, co. 2, del DPCM del 04/08/2023 > Accedendo al PF60, è possibile tuttavia acquisire tali crediti al fine della partecipazione al concorso
  • Percorso universitario transitorio abilitante di formazione iniziale di 30 CFU (All.4) ai sensi dell’art. 18-bis, co. 3, del D.lgs. n. 59/2017 e dell’art. 14, co. 3, del DPCM del 04/08/2023 > Accedendo al PF60, è possibile tuttavia acquisire tali crediti al fine della partecipazione al concorso
  • Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 36 CFU (All.5) ai sensi dell’art. 18-bis, co. 1, del D.lgs. n. 59/2017 e dell’art. 14, co. 4, del DPCM del 04/08/2023 ad eccezione dei percorsi di completamento riservato ai vincitori di concorso> Per coloro che non sono vincitori di concorso, accedendo al PF60 è possibile dichiarare il possesso della Certificazione dei 24CFU (con crediti acquisiti entro il 31/10/2022) che saranno riconosciuti nella misura massima di 12CFU (come da FAQ Ministeriale del 29/05/2024).
  • Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU (Art. 13. co. 2, del DPCM del 04/08/2023).

È possibile iscriversi, in qualità di iscritto a Laurea Magistrale/Laurea Magistrale a ciclo unico senza aver acquisito i CFU specifici per l’abilitazione alla classe di concorso? 
Sì, ma la possibilità di sostenere la prova finale di abilitazione sarà subordinata alla verifica del possesso del titolo e dei CFU negli specifici settori scientifico disciplinari (previsti dalla Tabella A del D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrato con il D.M. del 20/11/2023 e con D.M. del 22/12/2023), entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova finale. Il mancato conseguimento della laurea entro la data della prova finale comporta la decadenza dello studente dal percorso di formazione per insegnanti.

La verifica del possesso dei crediti, di cui sopra, sarà comunque effettuata per tutti i candidati iscritti alla procedura concorsuale. 

Posso utilizzare i crediti e gli SSD acquisiti nel corso del Percorso abilitante di formazione iniziale per soddisfare i requisiti di accesso alla classe di concorso? 
No. È necessario possedere tali requisiti entro la data di chiusura del bando. 

Non possiedo tutti i CFU necessari per iscrivermi alla classe di concorso, li posso acquisire dopo la chiusura del bando tramite iscrizione a corsi singoli? 
No. È necessario possedere tali requisiti entro la data di chiusura del bando. Fanno eccezione i soli iscritti alla laurea magistrale, titolo di accesso alla classe di concorso, che possono acquisire gli esami mancanti prima della discussione della tesi. 

È possibile frequentare in contemporanea il PF e un altro corso di studio? 
È consentita l’iscrizione contemporanea ad un Percorso abilitante di formazione iniziale e ad un altro corso di studio purché quest’ultimo non sia a frequenza obbligatoria, in quanto le lezioni della formazione insegnanti sono obbligatorie.  

È possibile essere iscritti contemporaneamente ad un Percorso abilitante di formazione iniziale e al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni e alunne con disabilità (TFA Sostegno)? 
Tale informazione sarà resa disponibile in un secondo momento.

È possibile presentare domanda d’ammissione a più classi concorsuali? 
È possibile presentare domanda di ammissione a classi di concorso diverse, anche presso lo stesso ateneo, fermo restando il possesso dei requisiti specifici di accesso alle classi di concorso di interesse. In tal caso sarà necessario ripetere due volte la procedura di iscrizione e corrispondere i relativi contributi obbligatori

I candidati dovranno comunque optare per l’iscrizione e la frequenza ad una sola classe di concorso e percorso.

È possibile presentare domanda di ammissione alla stessa classe di concorso in più Atenei? 
No. Si può presentare domanda di partecipazione, per percorsi relativi alla stessa classe di concorso, presso una sola istituzione. 

Chi si iscrive a un Percorso di una classe di concorso, riformata dal decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca n. 255 del 22/12/2023, per cosa conseguirà l’abilitazione?  
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle nuove classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento della materia sia nelle scuole di I che di II grado.

Non sono un vincitore di concorso: come posso chiedere che mi venga riconosciuta la Certificazione 24CFU? 
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che intendesse iscriversi, nell’a.a. 2025/2026, al percorso di cui all’All. 1 del D.P.C.M. del 04/08/2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFAPuò richiedere il riconoscimento al momento della presentazione della domanda di ammissione tramite apposito modulo.

Non possiedo la Certificazione 24CFU. È possibile chiedere il riconoscimento degli esami accademici? 
Sì, lo studente potrà richiedere il riconoscimento degli esami accademici/tirocinio sostenuti dopo il 2015/2016 al momento della presentazione della domanda di ammissione tramite apposito modulo nella seguente misura:

  • PF60 CFU (All. 1): fino a 12 CFU per le attività formative e fino a 5 CFU per il tirocinio
  • PF30 CFU (All. 2): fino a 6 CFU per le attività formative e fino a 2,5 CFU per il tirocinio.
  • PF36 CFU (All. 5): fino a 7 CFU per le attività formative e fino a 3 CFU per il tirocinio.

Ho degli esami/esperienze lavorative che vorrei mi fossero riconosciuti. Come devo fare? 
Il riconoscimento dei CFU potrà essere richiesto durante la procedura di iscrizione online, allegando apposito modulo compilato.
È possibile riconoscere attività conseguite a partire dall’a.a. 2015/2016 in poi. 

In caso di esami superati presso altri Atenei è necessario, in fase di iscrizione, caricare:  

  • attestazione con esami sostenuti per il riconoscimento. Nel documento devono essere presenti: denominazione, SSD, n. CFU, voto./ Certificazione 24CFU
  • programma e obiettivi formativi per ogni esame (ad esclusione degli esami inseriti nella Certificazione 24CFU)

oltra al relativo modulo compilato, disponibile in fondo al Bando.

Il riconoscimento dei CFU acquisiti presso altri Atenei è a discrezione dell’Università degli Studi di Pavia.

Come mi viene comunicato il riconoscimento di esami o tirocinio? 
Il riconoscimento di esami e tirocinio, sulla base di quanto presentato in fase di iscrizione al concorso, sarà comunicato via e-mail non appena saranno conclusi i controlli.

Che lezioni frequento nel caso di riconoscimento parziale?
Coloro che ricevono un riconoscimento sono esentati da frequentare l'insegnamento. Qualora si ricevesse un riconoscimento parziale, si è tenuti a frequentare la prima lezione (qualora sia 1CFU su 2 oppure qualora siano 2CFU su 3).

Quando sarà pubblicato il calendario didattico? 
Tale informazione sarà resa disponibile in un secondo momento. 

In che orari si svolgeranno le lezioni? 
Le lezioni infrasettimanali, generalmente, si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 19 circa e potranno essere programmate anche in tutti i giorni feriali; è probabile che siano previste alcune lezioni nella giornata di sabato, sia al mattino che al pomeriggio. Al termine delle lezioni scolastiche a giugno, le lezioni in presenza potranno svolgersi sia al mattino che al pomeriggio.

Dove si svolgeranno le lezioni in presenza? 
Le lezioni si svolgeranno a Pavia (presso la sede centrale per le classi umanistiche e presso il polo di Ingegneria per le classi scientifiche, salvo diverse esigenze che verranno eventualmente riportate nei rispettivi calendari), ad eccezione delle lezioni, relative alle classi di concorso del dipartimento di Musicologia, che si svolgeranno presso la sede di Cremona.  

Le lezioni si svolgeranno online? 
Per l’a.a. 2025/2026, i PF possono essere svolti con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio (ai sensi dell’art. 18-bis, co. 6-bis, D.P.C.M. del 04/08/2023). 

Pertanto le lezioni del tronco comune (rivolte a tutte le classi di concorso) verranno svolte online, in modalità sincrona; tutte le altre lezioni si svolgeranno in presenza.

La frequenza è obbligatoria? 
Per l’accesso alla prova finale, le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art. 9 del D.P.C.M. del 04/08/2023, è necessaria una percentuale minima di presenza pari al 70% per ogni singola attività formativa.

Cosa si intende “ogni singola attività”? 
AVVISO ASSENZE TRONCO COMUNE e PROPEDEUTICITA' DELLE LEZIONI (pubblicato il 23/03/2025)  

Si avvisa che, per le sole lezioni erogate online, 1 ora di lezione vale come 2 ore in presenza. Non è disponibile alla consultazione il registro delle presenze a lezione.

Per quanto riguarda le materie caratterizzanti, ogni Direttore del percorso potrà individuare, nei diversi piani di studi, aree disciplinari coerenti (ad es. Discipline letterarie; Latino; Greco; Filosofia; Storia; ecc…), per ciascuna delle quali calcolare in forma aggregata tale percentuale. Tali aggregazioni saranno rese note all’inizio del ciclo delle lezioni.

Cosa si intende per assenze giustificate? 
Sono giustificabili esclusivamente le assenze dovute a cause di forza maggiore, quali malattia certificata, concorso pubblico, matrimonio, Esami di Stato e simili. Non sono invece giustificabili le assenze per impegni lavorativi, anche scolastici, scrutini compresi. Le assenze giustificate valgono come presenza ai fini del raggiungimento della soglia minima del 70 per cento. 

In via eccezionale il Direttore del percorso può eventualmente valutare la gestione del recupero di eventuali assenze non giustificate che eccedesse la soglia del 30 per cento, non superando tuttavia il 50 per cento, tramite la partecipazione ad attività stabilite dai docenti dell’insegnamento in cui si verifica l’assenza.

La scuola mi ha chiesto un giustificativo di presenza a lezione, a chi posso richiederlo? 
I docenti titolari degli insegnamenti (o in alternativa i Direttori dei Percorsi, i Tutor d’aula o i Tutor Coordinatori) rilasciano, su richiesta degli studenti, il giustificativo di presenza a lezione o alla prova finale. Non va richiesto agli uffici amministrativi. 

È possibile recuperare le lezioni perse? 
Non è previsto il recupero delle lezioni salvo casi particolari che devono essere concordati con il Direttore del percorso.

È possibile frequentare lezioni da cui si è esentati? 
Gli studenti esentati da un insegnamento del tronco comune, ma che desiderano frequentarlo per proprio interesse, sono liberi di iscriversi. Per quanto riguarda le lezioni caratterizzanti, vi invitiamo a rivolgervi ai direttori di percorso. 

I singoli insegnamenti prevedono il sostegno di un esame? 
No, però i docenti potrebbero decidere di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi attraverso l’assegnazione di compiti o prove in itinere. 

Cosa si intende per tirocinio diretto? 
Il tirocinio diretto è un’esperienza di affiancamento in ambito scolastico, dove il futuro docente è seguito dal Tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti dall’istituzione scolastica. Esso deve svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificate per ordine/grado.
Il tirocinio deve svolgersi presso una scuola da individuare, in base alla disponibilità, tra quelle convenzionate con l'Università di Pavia.
In alternativa, il tirocinio può essere svolto anche in una scuola non convenzionata, ma in cui il corsista svolge servizio di insegnamento, purché le ore di insegnamento non coincidano con le ore di tirocinio. L’accoglimento del tirocinante è subordinato alla disponibilità dei Tutor ospitante. In caso di difficoltà ad individuare un istituto ospitante si può richiedere il supporto del Tutor coordinatore.

Cosa posso fare durante il tirocinio diretto?  

Anche per il tirocinio diretto vale la percentuale massima di assenze fissata al 30 per cento, inclusi eventuali riconoscimenti. 

Si ricorda che, come stabilito dal DPCM 4 agosto 2023, All. 1, tale tirocinio prevede: 

  • osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche; 
  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi; 
  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale; 
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche. 

Come da nota MUR-MIM n. 7845 del 28 giugno 2024, possono essere considerate attività di tirocinio diretto anche: 

  • corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a 6/10 in una o più discipline; 
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti PCTO e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende; 
  • per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti PNRR contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricoli di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e d’innovazione, nonché quelle linguistiche; 
  • coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. “Piano Estate”, nel caso in cui l’istituzione scolastica vi abbia aderito; 
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all’integrazione dei soggetti con disabilità; 
  • partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione d’istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all’autovalutazione e al miglioramento dei processi, all’orientamento in uscita, all’inclusione; 
  • partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, d’interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti; 
  • osservazione nella classe del tutor o in altre classi; 
  • osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti; 
  • attività didattiche a classe intera o con gruppi allievi (con la supervisione del tutor) quali ad es. lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, brevi spiegazioni e lezioni, interrogazioni, laboratorio, altre attività e progetti previsti dal POF; 
  • partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (collegio docenti, consiglio di classe) e di dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, redazione e correzione di verifiche, elaborazione di materiale didattico, progettazione di unità di apprendimento; 
  • partecipazione ad attività in sedi esterne alla scuola e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.). 

Posso far valere le ore lavorative di lezione come tirocinio? 
No. 

Cosa si intende per tirocinio indiretto? 
Il tirocinio indiretto comprende attività di approfondimento ed elaborazione di documentazione utile al fine di completare l’e-portfolio specifico per ciascun iscritto, largamente basato sull’esperienza del tirocinio diretto. 
Il tirocinio indiretto di svolge in presenza in aula, solitamente nella giornata di sabato, presso l’Ateneo e sotto la supervisione di un Tutor Coordinatore.

È consentito registrare le lezioni o diffonderne i contenuti? 
S'informano gli studenti dei Percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (PF60, 30 e 36) che, come specificato più volte e prima dell’inizio di ogni lezione, anche ai fini della tutela dei diritti all’immagine di docenti e studenti, è vietata ogni registrazione, riproduzione, adattamento, utilizzazione in genere, comunicazione e diffusione mediante l’impiego di qualsiasi mezzo e/o supporto della lezione stessa. Il copyright delle lezioni svolte, oltre che delle slides messe a disposizione dei corsi, è di titolarità esclusiva dei docenti responsabili dei corsi stessi. 

Quando è prevista la prova finale? 
Tale informazione sarà resa disponibile in un secondo momento. 

Come si svolgerà la prova finale? 
 La prova finale del Percorso consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’All. A del DPCM 4 agosto 2023. 

La prova scritta consiste: 

  • per gli iscritti tenuti al tirocinio diretto, in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio stesso. Essa è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche. 
  • per gli iscritti dispensati dal tirocinio diretto, nella presentazione di un intervento di “progettazione didattica innovativa” (sulla base di un concetto d’innovazione da esplicitarsi nel report), anche mediante il ricorso a tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione. 

La lezione simulata, su tema assegnato dalla Commissione d’esame a ciascun candidato con un anticipo di 48 ore, ha una durata massima di 45 minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al Percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. Tale prova orale consiste dunque nell’illustrazione ed esemplificazione del progetto didattico elaborato sul tema assegnato, mediante l’uso delle metodologie più efficaci, non solo in coerenza con gli obiettivi formativi posti, ma anche in relazione al contesto della classe, inclusi gli studenti con bisogni educativi speciali. 

Nel caso delle classi di Lingue, la lezione simulata si tiene parzialmente in lingua straniera. 

La Commissione d’esame assegna due distinti voti in decimi alla prova scritta e alla lezione simulata. La prova finale s’intende superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 in entrambe; sono ammessi voti decimali (al massimo due cifre oltre la virgola) e comporta l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso. 

Il punteggio finale è espresso in decimi, calcolato sulla media aritmetica dei voti delle due prove. Sono ammessi anche decimali, senza arrotondamento. 

In caso di non superamento della prova finale, quest’ultima può essere ripetuta una sola volta, pagando nuovamente i contributi relativi.  

Si ricorda che l'accesso a Kiro è limitato agli studenti iscritti all'Università di Pavia; pertanto potrà avvenire solo con le credenziali d'Ateneo (codice fiscale e password dei servizi d'Ateneo). 
Tale limitazione è relativa al fatto che tutti i materiali che si renderanno disponibili su tale piattaforma sono destinati esclusivamente alla fruizione delle lezioni da parte degli studenti del PF60-30-36, per scopi di studio e nell’ambito di detti percorsi. Di conseguenza, anche ai fini della tutela del copyright, è vietata ogni registrazione, riproduzione, adattamento, utilizzazione in genere, comunicazione o diffusione mediante l’impiego di qualsiasi mezzo e/o supporto. 

Gli iscritti ai PF possono richiedere la carta Ateneo+ o usufruire della scontistica per i mezzi pubblici e la mensa? 
No. 

Gli iscritti ai PF possono richiedere i benefici ISEE per la retta? 
No.

Gli iscritti ai PF possono pagare parzialmente la retta utilizzando la Carta Docente? 
No.

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 aprile 2025 (allegata), si avvisa che, stanti i principi generali riconosciuti dal nostro ordinamento a tutela della maternità e tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 19 marzo 2025 n. 270, ovvero che “le istituzioni che erogano la formazione, in base ai rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze”, è consentito alle docenti in gravidanza di completare il percorso in un momento successivo, una volta cessata la causa impeditiva e, conseguentemente, di essere assunte in ruolo dall'anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell’abilitazione.