Casi particolari
L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, intervenuta prima del compimento del 180° giorno dall’inizio della gestazione, è considerata a tutti gli effetti come malattia: tale periodo non è computabile agli effetti della durata prevista per il trattamento normale di malattia (periodo di comporto).
L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, intervenuta dopo il compimento del 180° giorno dall’inizio della gestazione, è considerata a tutti gli effetti come parto: alla lavoratrice è riconosciuto il diritto alla fruizione del normale congedo di maternità “post partum” (3 mesi continuativi).
In questo caso, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di almeno 10 giorni a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute.
L’inizio della gestazione viene calcolato da 300 giorni prima della data presunta del parto certificata.
Come fare
Comunicare l’evento tramite mail all’Ufficio preposto, allegando apposita certificazione medica.
Retribuzione
In caso di malattia: intera retribuzione, salva la trattenuta per i primi 10 giorni prevista dal D.L. 112/2008;
in caso di parto: intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 16 e 19; D.P.R. 1026/76 art. 12; D.P.R. 1096/76 art.20
In caso di parto prematuro, i giorni non goduti tra la data effettiva e la data presunta del parto si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.
In caso il neonato abbia necessità di cure e di assistenza ospedaliera, la madre può sospendere il congedo di maternità, riprendere l’attività lavorativa e utilizzare il congedo residuo a seguito delle dimissioni del bambino , previa presentazione di certificazione medica attestante il ricovero del neonato e compatibilmente alle condizioni di salute della madre.
Come fare
Inviare comunicazione tramite mail all’Ufficio preposto, allegando certificazione medica attestante il ricovero del neonato e le idonee condizioni di salute della madre.
Retribuzione
Intera retribuzione
Riferimento normativo
CCNL 16/10/2008 art. 31
Fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino disabile in situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3), i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo complessivo di 3 anni.
Tale prolungamento:
- decorre dal termine del congedo parentale ordinario;
- è fruibile in misura continuativa o frazionata;
- Presuppone che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (salvo che la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari);
- spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile in situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3), e in sostituzione del prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori, anche adottivi, purché in alternativa tra loro, possono richiedere due ore di permesso giornaliero retribuito.
Tali riposi sono cumulabili con il congedo parentale ordinario e con il congedo di malattia per il figlio.
Il dipendente che abbia necessità di assistere il figlio disabile in situazione di gravità (L.104/92 art.3 c.3), ha diritto a fruire di un periodo di congedo straordinario, continuativo o frazionato, della durata non superiore a 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente e fa cumulo con eventuali altri periodi di aspettativa per gravi e documentati motivi famigliari già fruiti dal dipendente.
Resta esclusa la fruizione contemporanea, tra i genitori, del congedo straordinario, del congedo parentale e dei 3 giorni di permesso L.104/92.
Come fare
Inviare richiesta tramite mail all’Ufficio preposto allegando il verbale dell’attestazione di gravità (versione con OMISSIS).
Retribuzione
Prolungamento del congedo parentale: 30% della retribuzione;
Permesso giornaliero retribuito: intera retribuzione;
Congedo straordinario: intera retribuzione ad esclusione del rateo della tredicesima mensilità nonché delle indennità legate alla presenza.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 33 e 42
Il genitore con figli fino a 3 anni di età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, a condizione che ci siano posti vacanti disponibili di corrispondente posizione retributiva e previo assenso di entrambe le amministrazioni. L’assenso o il dissenso (motivato) devono essere comunicati entro 30 giorni dalla domanda.
Come fare
Inviare richiesta tramite mail all’Ufficio preposto.
Retribuzione
Corrispondente a quella in essere al momento della richiesta.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 art. 42-bis