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La lavoratrice in gravidanza comunica il suo stato al proprio Responsabile e all’Ufficio preposto alla gestione delle presenze del personale tecnico amministrativo, per poter garantire la propria tutela.

La comunicazione può essere effettuata anche tramite mail allegando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza. Con la stessa modalità è possibile inviare ogni ulteriore comunicazione.

La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche.
È escluso l’utilizzo per la partecipazione al corso di accompagnamento alla nascita.


Come fare

Informare preventivamente il proprio Responsabile.
Inserire il giustificativo “Permesso esami prenatali” tramite Startweb allegando la relativa attestazione riportante la data, gli orari e la natura della visita (legata allo stato di gravidanza).


Retribuzione

Intera retribuzione.


Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001 Art. 14


Schemi riassuntivi

Scheda n. 1

La normativa prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, purché il datore di lavoro sia stato informato dello stato.
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri: la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure nel caso in cui si accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
Le donne in gravidanza e in allattamento non possono svolgere attività che prevedano esposizione a radiazioni ionizzanti o rischio di contaminazione.
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare (modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro, interdizione dal lavoro).

 

Riferimento normativo

  • D.Lgs. 151/2001 art. 6 “Tutela della sicurezza e della salute”
  • D.Lgs. 151/2001 art. 7 “Lavori vietati” - D.Lgs. 151/2001 Allegato A (elenco lavori vietati)
  • D.Lgs. 151/2001 art. 8 “Esposizione a radiazioni ionizzanti”
  • D.Lgs. 151/2001 artt. 11 e 12 “Valutazione dei rischi” e “Conseguenze della valutazione”

 

Schemi riassuntivi

Scheda n. 1

La Direzione territoriale del lavoro e l’ASL dispongono l’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi nei seguenti casi:

  • gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose presumibilmente aggravate dalla gravidanza;
  • condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (lavori vietati);
  • impossibilità allo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni.

 

Come fare

In caso di problemi legati alla gravidanza: comunicare al proprio Responsabile l’assenza dal servizio il primo giorno in cui questa si verifica e trasmettere all’Ufficio preposto, tramite mail, copia della ricevuta rilasciata dall’ASST di competenza, unitamente a copia del certificato rilasciato dallo specialista ginecologo o da struttura pubblica;
In caso di problemi legati all’ambiente di lavoro: comunicare lo stato di gravidanza al proprio Responsabile che deve tempestivamente adottare le misure necessarie per tutelare la salute della dipendente.
Il giustificativo viene inserito d’ufficio.

 

Retribuzione

Intera retribuzione.

 

Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001 artt. 7, 11, 12 e 17

 

Schemi riassuntivi

Scheda n. 1

La malattia determinata dalla gravidanza o da puerperio non è computabile agli effetti della durata prevista per il trattamento normale di malattia (periodo di comporto).

 

Come fare

Informare il proprio Responsabile e trasmettere all’Ufficio preposto, tramite mail, copia del certificato medico riportante il legame della malattia con lo stato di gravidanza.
Il giustificativo viene inserito d’ufficio.

 

Retribuzione

Intera retribuzione, salva la trattenuta per i primi 10 giorni di malattia prevista dal D.L. 112/2008.

 

Riferimento normativo

D.P.R. 1026 del 25/11/1976

 

Schemi riassuntivi

Scheda n. 1

La dipendente comunica all’Ufficio preposto, entro 30 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La nascita del figlio deve essere comunicata anche tramite la procedura U-WEB – I Miei Dati Fiscali e Previdenziali raggiungibile da Io@Unipv.

La lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi così articolabili:

  • 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 3 mesi successivi alla data effettiva del parto;
  • 1 mese antecedente la data presunta del parto e fino al giorno del parto + 4 mesi successivi alla data effettiva del parto;
  • 5 mesi immediatamente successivi alla data effettiva del parto.

Si precisa che, in caso di documentate complicazioni, la richiesta di maternità flessibile (1+4 o 0+5), seppure già accordata, può essere successivamente modificata o revocata su espressa richiesta della dipendente.
Se il parto avviene in anticipo, rispetto alla data presunta, i giorni non goduti tra la data effettiva e la data presunta del parto, si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata è possibile chiedere, una volta sola per ogni figlio, la sospensione del congedo di maternità e utilizzare tutto o parte del congedo a partire dalla data di dimissioni, purché sia certificata la compatibilità delle condizioni di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa.

 

Come fare

Congedo di maternità tradizionale 2+3 mesi: presentare, tramite mail all’Ufficio preposto, copia del certificato medico attestante la data presunta del parto sulla base del quale viene calcolato il periodo di astensione obbligatoria.
Congedo di maternità flessibile 1+4 mesi: fare richiesta presentando certificazione di compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro dal primo giorno dell’ottavo mese, rilasciata dal medico specialista del SSN o convenzionato e dal medico del lavoro competente. I certificati devono riportare la data presunta del parto.
Tale richiesta deve pervenire entro e non oltre la fine del settimo mese di gravidanza. In caso di mancato rispetto delle tempistiche, verrà applicato d’ufficio il congedo di maternità tradizionale.
Congedo di maternità flessibile 0+5 mesi: fare richiesta presentando certificazione di compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fino alla data del parto, rilasciata dal medico specialista del SSN o convenzionato e dal medico del lavoro competente. I certificati devono riportare la dicitura “fino alla data di nascita”.
Tale richiesta deve pervenire entro e non oltre la fine del settimo mese di gravidanza. In caso di mancato rispetto delle tempistiche, verrà applicato d’ufficio il congedo di maternità tradizionale.
Per richiedere il congedo di maternità, non è necessaria alcuna pratica INPS.
In caso di ricovero del neonato, inviare tramite mail all’Ufficio preposto, la richiesta di sospensione accompagnata da attestazione di ricovero e l’accertamento delle condizioni di salute della madre.

 

Retribuzione

Intera retribuzione.

 

Riferimento normativo

D. Lgs. 151/2001 artt. 16, 16-bis e 20

 

Schemi riassuntivi

Scheda n. 2

Durante il primo anno di vita del neonato, la dipendente ha diritto giornalmente a due periodi di riposo di 1 ora ciascuno se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore; tali periodi possono essere utilizzati consecutivamente. Se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, ha diritto a un solo periodo di riposo di 1 ora.
In caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive, fermo restando il limite complessivo, possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

 

Come fare

Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo Cambio turno firmato dal proprio Responsabile, specificando la richiesta di riposo giornaliero.

 

Retribuzione

Intera retribuzione.

 

Riferimento normativo

D. Lgs. 151/2001 artt. 39 e 41

 

Schemi riassuntivi

Scheda n. 4

Il congedo parentale spetta per ogni figlio nei suoi primi dodici anni di vita e può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi. 
Il congedo parentale spettante alla madre è di massimo 6 mesi.
Nell’ambito dei predetti limiti, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, alla madre compete un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi al quale è possibile far seguire un ulteriore periodo di massimo 3 mesi da utilizzare in alternativa al papà.
Il periodo di congedo parentale si può interrompere solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o del figlio. 
Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (minimo 1 ora): 6 ore sono convenzionalmente equiparate ad 1 giorno di congedo parentale. In caso di part time, la giornata convenzionale è riproporzionata.


Come fare

Inviare tramite mail all’Ufficio preposto, il modulo di Congedo parentale (a giornata completa o a ore) firmato dal proprio Responsabile, con un preavviso non inferiore ai 5 giorni. In caso di particolari situazioni personali, il preavviso deve essere di almeno 2 giorni.
In caso di malattia del genitore o del figlio, dovrà essere prodotta idonea certificazione medica e richiesta espressamente l’interruzione del congedo.

 

Trattamento economico

I primi 30 giorni (CCNL Comparto Università) vengono indennizzati al 100% in alternativa al padre; i successivi periodi sono indennizzati al 30% fino ad un massimo di 9 mesi per entrambi i genitori.
Esclusivamente per chi termina il congedo di maternità dopo il 31/12/2023, ai primi 30 giorni al 100%, seguono altri 30 giorni indennizzati al 60% (80% solo per l’anno 2024), sempre in alternativa al padre e entro i 6 anni del figlio (Legge di Bilancio 2024 - Decreto Milleproroghe).
I giorni utilizzati oltre i 9 mesi non sono indennizzati.

 

Riferimento normativo

D. Lgs. 151/2001 artt. 32 e 34

 

Schemi riassuntivi 

Scheda n. 5