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Entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, durante la malattia del figlio:

  • fino al compimento del terzo anno di età, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
  • dopo i tre anni e fino agli otto anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.

I genitori hanno diritto ad assentarsi, alternativamente, anche per le malattie dei figli adottivi o affidati:

  • fino al compimento del sesto anno di età, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio;
  • dopo i sei anni e fino agli otto anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore;
  • per adozioni effettuate dai sei ai dodici anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore purché entro i 3 anni successivi alla data d’ingresso nel nucleo famigliare.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

 

Come fare

Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo Congedo per malattia figlio firmato dal proprio Responsabile, allegando certificazione medica di malattia del figlio in associazione al proprio nome.

 

Retribuzione

Fino al compimento del terzo anno di età e, in caso di adozione/affidamento, fino al compimento del sesto anno di età: 30 giorni all’anno prevedono intera retribuzione; i successivi periodi non sono retribuiti.

Dopo i tre anni e fino agli otto anni di età e, in caso di adozione/affidamento, dopo i sei anni e fino agli otto anni di età o per adozioni effettuate dai sei ai dodici anni di età: non è prevista retribuzione.

 

Riferimento normativo

D. Lgs. 151/2001 artt. 47, 48, 49, 50 e 51

 

Schemi riassuntivi

Schede n. 6 e n. 7