La normativa prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento fino al compimento dei 7 mesi di età.
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri: la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure nel caso in cui si accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.
Le madri non possono svolgere attività che prevedano esposizione a radiazioni ionizzanti o rischio di contaminazione.
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare (modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro, interdizione dal lavoro).
Riferimento normativo
- D.Lgs. 151/2001 art. 6 “Tutela della sicurezza e della salute”
- D.Lgs. 151/2001 art. 7 “Lavori vietati” - D.Lgs. 151/2001 Allegato A (elenco lavori vietati)
- D.Lgs. 151/2001 art. 8 “Esposizione a radiazioni ionizzanti”
- D.Lgs. 151/2001 art. 11 e ss. “Valutazione dei rischi” e “Conseguenze della valutazione”
Scheda n. 1
La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro:
- in caso di adozione nazionale: per 5 mesi complessivi, durante i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
- in caso di adozione internazionale: per 5 mesi complessivi, prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero (per incontro con il minore e adempimenti procedurali) ed entro i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia. La lavoratrice che, durante la permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito;
- in caso di affidamento: per 3 mesi complessivi, entro i primi 5 mesi dall’affidamento.
In caso di ricovero del minore in una struttura pubblica o privata, è possibile chiedere, una volta sola per ogni figlio, la sospensione del congedo di maternità e utilizzare tutto o parte del congedo a partire dalla data di dimissioni.
Come fare
In caso di adozione nazionale o affidamento: presentare, tramite mail all’Ufficio preposto, copia del provvedimento di adozione o di affidamento con data di ingresso in famiglia.
In caso di adozione internazionale: presentare, tramite mail all’Ufficio preposto, copia del provvedimento di adozione da parte del giudice straniero, attestazione della durata del periodo di permanenza all’estero e dichiarazione della Commissione preposta con data di ingresso in famiglia.
Per richiedere il congedo di maternità, non è necessaria alcuna pratica INPS.
In caso di ricovero del neonato, inviare tramite mail all’Ufficio preposto, la richiesta di sospensione accompagnata da attestazione di ricovero e l’accertamento delle condizioni di salute della madre.
Retribuzione
Intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 art. 26
Scheda n. 3
Il dipendente si astiene dal lavoro per 10 giorni lavorativi fruibili anche in via non continuativa e anche durante il congedo di maternità della mamma:
- in caso di adozione nazionale o di affidamento: entro i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
- in caso di adozione internazionale: prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero (per incontro con il minore e adempimenti procedurali) ed entro i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.
Il permesso è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del figlio avvenuta entro i 28 giorni dalla nascita del minore.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo di Congedo di paternità obbligatorio firmato dal proprio Responsabile, almeno 5 giorni prima della fruizione presentando i documenti relativi all’adozione, all’affidamento e alla data di ingresso in famiglia.
Trattamento economico
Intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 27bis e 29, Circolare INPS n. 122 del 27/10/2022
Scheda n. 3
Entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia, il genitore ha diritto giornalmente a due periodi di riposo di 1 ora ciascuno se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore; tali periodi possono essere utilizzati consecutivamente. Se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, ha diritto a un solo periodo di riposo di 1 ora.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo Cambio turno firmato dal proprio Responsabile, specificando la richiesta di riposo giornaliero, presentando i documenti relativi all’adozione, all’affidamento e alla data di ingresso in famiglia.
Retribuzione
Intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 art. 45
Scheda n. 4
Il congedo parentale spetta per ogni figlio entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e non oltre il raggiungimento della maggiore età. Può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi.
Il congedo parentale spettante alla madre è di massimo 6 mesi. Il padre, qualora usufruisca di almeno 3 mesi di congedo anche non continuativi, ha diritto ad un ulteriore mese aggiuntivo di congedo parentale: il congedo spettante al padre viene, in questo caso, innalzato da 6 a 7 mesi e il massimale della coppia genitoriale viene innalzato da 10 a 11 mesi.
Nell’ambito dei predetti limiti, alla madre e al padre compete un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi al quale è possibile far seguire un ulteriore periodo di massimo 3 mesi da utilizzare in alternativa all’altro genitore.
Il periodo di congedo parentale si può interrompere solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o del figlio.
Il congedo parentale è compatibile con la fruizione dei riposi giornalieri da parte dell’altro genitore.
Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (minimo 1 ora): 6 ore sono convenzionalmente equiparate ad 1 giorno di congedo parentale. In caso di part time, la giornata convenzionale è riproporzionata.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto, il modulo di Congedo parentale (a giornata completa o a ore) firmato dal proprio Responsabile, con un preavviso non inferiore ai 5 giorni. In caso di particolari situazioni personali, il preavviso deve essere di almeno 2 giorni.
In caso di malattia del genitore o del figlio, dovrà essere prodotta idonea certificazione medica e richiesta espressamente l’interruzione del congedo.
Trattamento economico
I primi 30 giorni (CCNL Comparto Università) vengono indennizzati al 100% in alternativa tra i genitori; i successivi periodi sono indennizzati al 30% fino ad un massimo di 9 mesi per entrambi i genitori.
I giorni utilizzati oltre i 9 mesi non sono indennizzati.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 art. 36
Schemi riassuntivi
Scheda n. 5