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Le informazioni riportate nei seguenti paragrafi fanno riferimento ai soli aspetti contributivi delle iscrizioni a regime particolare. 

Lo studente a tempo parziale versa per intero tutte le voci che costituiscono parte fissa di contribuzione (ad es. tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo, etc.) e una quota di contributo onnicomprensivo che viene calcolata come indicato nel file allegato sotto.

La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato. Qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, dovrà versare le tasse nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno.

Nei casi di sospensione per infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, o per nascita o adozione/affido di un figlio, se lo studente presenta la domanda di sospensione

  • prima di procedere all’iscrizione all’anno accademico (prima di versare la prima rata) → alla ripresa del percorso formativo non sarà tenuto/a al versamento della tassa di ricognizione per gli anni di interruzione;
  • dopo il pagamento della prima rata d’iscrizione all’anno accademico → alla ripresa del percorso formativo sarà esonerato/a sia dal pagamento delle rate successive già emesse sia della tassa di ricognizione per gli anni di sospensione.

L'esonero di cui sopra viene applicato solo nel caso in cui la ripresa del percorso formativo avvenga al massimo entro tre anni dall’evento che ha generato la richiesta di sospensione della carriera.

Per fruire di questa opportunità è necessario presentare formale istanza (allegata sotto) di interruzione degli studi alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto.

ATTENZIONE: Qualora lo/a studente/studentessa riprenda il proprio percorso formativo prima del termine dell’anno accademico per il quale l’interruzione stessa è stata richiesta, sarà tenuto/a al pagamento delle rate arretrate (senza le relative more).

Il contributo per l’iscrizione a singoli corsi d’insegnamento è determinato dalla somma dei seguenti importi:

  • contributo d’iscrizione fisso pari a € 100,00 per anno accademico; 
  • imposta di bollo di €16,00
  • importo pari ad € 45,00 per ciascun Credito Formativo Universitario (CFU).

L’iscrizione al singolo insegnamento è valida solo per l’anno accademico di riferimento (lo studente deve sostenere l’esame nelle sessioni relative all’anno accademico di iscrizione).

Nel caso in cui lo studente non superi l’esame nelle sessioni di riferimento, può chiedere di sostenerlo entro l’anno accademico successivo pagando solo il contributo di iscrizione. Se lo studente non supera l’esame nelle sessioni di riferimento o entro l’anno accademico successivo deve chiedere una nuova iscrizione, pagando l’intero importo (contributo di iscrizione, imposta di bollo e importo relativo ai crediti formativi).

Lo studente può chiedere il rimborso di quanto pagato per l’iscrizione ai corsi singoli nei seguenti casi:

  • pagamenti effettuati per errore, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dall’avvenuto pagamento; in questo caso viene rimborsato solo l'importo pagato per gli insegnamenti che non si intende frequentare;
  • eventuale diniego alla frequenza da parte dell’Ateneo, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dalla data della comunicazione ricevuta; in questo caso viene rimborsato l’intero importo pagato, compresa la tassa d'iscrizione.

LAUREANDI 2023/24

Se intendi conseguire il titolo di studio entro il 30 aprile 2025 (a.a. 2023/24) non devi rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2024/25 e non devi pagare le relative tasse.

In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2025, dovrai procedere all’iscrizione al nuovo anno accademico e al pagamento delle rate non versate e delle relative more, inclusa quella relativa al possesso ed autorizzazione dell’ISEE, se dovuta.

Se al 31 dicembre 2024 fossi in debito di non più di 24 CFU (al netto di quelli legati alla prova finale), e dovessi procedere tardivamente all’iscrizione al nuovo anno accademico:

  • potrai essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione all’acquisizione automatica dell’ISEE 2024;
  • avrai 15 giorni per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori rate scadute senza incorrere nell’addebito delle relative more.

Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC Gestione Carriere tramite filo diretto.

Se non fossi in possesso dell’ISEE 2024 per il diritto allo studio, potrai presentare l’ISEE 2025 con versamento di una penale pari ad € 330,00, inoltrando tramite filo diretto l'apposita istanza (allegata sotto).

ESONERO 75% – A.A. 2024/25

In caso di mancato conseguimento del titolo nell’a.a. 2023/24, potrai essere esonerato dal 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l’a.a. 2024/25.

Per ottenere l’esonero dovrai rispettare queste condizioni:

  • sostenere e registrare tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come obbligatorie dal piano di studi entro il 30 aprile dell’anno accademico di ultima iscrizione;
  • conseguire il titolo di studio entro il 30 settembre 2025 (15 dicembre 2025 per i corsi di studio delle professioni sanitarie).

Per accedere al beneficio:

  • non devi pagare la prima rata relativa all’iscrizione all’a.a. 2024/25;
  • devi presentare domanda di esonero una volta che siano state registrate tutte le attività previste nel Piano di Studi (da registrare entro il 30 aprile dell’anno accademico di ultima iscrizione) e comunque entro il 12 luglio 2025, inoltrando l’istanza in carta libera (allegata sotto) alla U.O.C. Gestione carriere studenti tramite filo diretto.

ATTENZIONE: L’esonero può essere richiesto una sola volta in relazione alla carriera attiva e non può essere richiesto a seguito di una ricognizione.

LAUREANDI 2024/25

Se intendi conseguire il titolo di studio entro il 30 aprile 2026 (a.a. 2024/25) non devi rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2025/26 e non devi pagare le relative tasse.

In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 aprile 2026, dovrai procedere all’iscrizione al nuovo anno accademico e al pagamento delle rate non versate e delle relative more, inclusa quella relativa al possesso ed autorizzazione dell’ISEE, se dovuta.

Se al 31 dicembre 2025 sarai in debito di non più di 24 CFU (al netto di quelli legati alla prova finale), e dovrai procedere tardivamente all’iscrizione al nuovo anno accademico:

  • potrai essere esonerato dalla mora sulla prima rata e sulla eventuale tardiva autorizzazione all’acquisizione automatica dell’ISEE 2025;
  • avrai 15 giorni per regolarizzare i pagamenti delle ulteriori rate scadute senza incorrere nell’addebito delle relative more.

Per ottenere tale esonero è necessario contattare la UOC Gestione Carriere tramite filo diretto.

Se non fossi in possesso dell’ISEE 2025 per il diritto allo studio, potrai presentare l’ISEE 2026 con versamento di una penale pari ad € 330,00, inoltrando tramite filo diretto l'apposita istanza (allegata sotto).

ESONERO 75% – A.A. 2025/26

In caso di mancato conseguimento del titolo nell’a.a. 2024/25, potrai essere esonerato dal 75% del contributo onnicomprensivo dovuto per l’a.a. 2025/26.

Per ottenere l’esonero dovrai rispettare queste condizioni:

  • sostenere e registrare tutti gli esami e/o altre attività didattiche previste come obbligatorie dal piano di studi entro il 30 aprile dell’anno accademico di ultima iscrizione;
  • conseguire il titolo di studio entro il 30 settembre 2026 (15 dicembre 2026 per i corsi di studio delle professioni sanitarie e di Conservazione e restauro dei beni culturali).

Per accedere al beneficio:

  • dovrai pagare la prima rata relativa all’iscrizione all’a.a. 2025/26 solo una volta ottenuta la conferma di attribuzione dell'esonero;
  • devi presentare domanda di esonero una volta che siano state registrate tutte le attività previste nel Piano di Studi (da registrare entro il 30 aprile dell’anno accademico di ultima iscrizione) e comunque entro il 12 luglio 2026, inoltrando l’istanza in carta libera (allegata sotto) alla U.O.C. Gestione carriere studenti tramite filo diretto.

ATTENZIONE: L’esonero può essere richiesto una sola volta in relazione alla carriera attiva e non può essere richiesto a seguito di una ricognizione.

Lo studente che a seguito di una interruzione di carriera intende riprendere gli studi dovrà, a partire dal primo ottobre:

  • inviare istanza alla UOC Gestione Carriere tramite filo diretto, per ottenere il calcolo della tassa di ricognizione dovuta in base agli anni di interruzione;
  • contattare l'Ufficio tasse tramite filo diretto (solo dopo aver versato la tassa di ricognizione) per ottenere l’emissione della prima rata (composta dalla tassa fissa), da versare entro 15 giorni.

Le rate restanti dovranno essere regolarizzate entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Entro lo stesso termine, lo studente che intenda fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica dovrà inoltrare tramite filo diretto un ISEE per il diritto allo studio, che potrà essere relativo o all’anno di iscrizione o all’anno successivo.

L’accesso al programma Foundation Year prevede un contributo pari a € 5.000 annui imposta di bolla inclusa (€ 4.000 imposta di bollo inclusa per coloro che sono già in possesso dei requisiti per l’esonero dalla prova di conoscenza di lingua italiana e frequentano solo le 300 ore di Area Studies). Il programma prevede l’esonero totale degli studenti titolari di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, nella misura stabilita dalla Commissione di selezione.

Il contributo di iscrizione è suddiviso in tre rate:

  • prima rata (non rimborsabile) pari a € 1.000,00 da versare entro 10 giorni dalla notifica di accettazione della candidatura; 
  • seconda rata pari a € 2.000,00 (€ 1.500 in caso di esonero dal corso di lingua italiana) da versare entro il 30 giugno 2025
  • terza rata pari a € 2.000,00 (€ 1.500 in caso di esonero dal corso di lingua italiana) da versare entro il 31 luglio 2025.
Gli studenti iscritti al corso Foundation Year che non ottengono il visto per studio a causa di diniego dello stesso da parte della Rappresentanza italiana possono chiedere il rimborso del 75% della seconda e della terza rata. Le richieste di rimborso devono pervenire entro il termine del 31 gennaio 2026.

Il Programma Marco Polo/Turandot dell’Università di Pavia, corso preparatorio di lingua italiana della durata di dieci mesi per studenti cinesi, prevede un contributo pari a € 6.000,00 annui, imposta di bollo inclusa, da versare in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2025.

Lo studente cinese a cui:

  • venga negato il Visto o che si ritiri dal Programma per gravi e comprovati motivi di salute o familiari entro il 15 novembre 2025, può chiedere il rimborso del contributo versato all’Università di Pavia, al netto di una quota pari a € 100,00 per i servizi già usufruiti;
  • non venga rilasciato o a cui venga negato il Visto dall’Ambasciata dopo il termine del 15 novembre 2025 ed entro il 31 gennaio 2026, può chiedere il rimborso di una somma pari al 75% del contributo versato all’Università di Pavia per la partecipazione al Programma;
  • si ritiri dal Programma per motivi personali dopo il 15 novembre 2025 non potrà ottenere alcun rimborso.

Le richieste di rimborso devono pervenire entro il termine del 31 gennaio 2026.

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