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Collegio dei Revisori dei Conti

Compiti

Il Rettore, con proprio decreto, nomina un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti così individuati: un membro effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; un membro effettivo e uno supplente designati dal MIUR; un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

L’incarico non può essere conferito a personale dipendente dell’Università degli Studi di Pavia.

Non può essere componente del Collegio dei revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendenti in servizio nell’Università o di componenti del Consiglio di amministrazione e chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti alla nomina, incarichi professionali o di consulenza dall’Università.

Il Collegio resta in carica quattro anni. I componenti non sono revocabili, salvo grave inadempienza ai propri doveri.

L’incarico può essere rinnovato per una sola volta.

Il collegio dei revisori, secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Università, esprime parere sulla proposta di bilancio
preventivo annuale e triennale e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nell’adempimento di tali funzioni, il Collegio vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nella relazione al conto consuntivo il Collegio può esprimere rilievi e formulare proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, al punto 6.11 delle proprie FAQ, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.lgs. n.33/2013 sono applicabili anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.