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Cenni sul rapporto di lavoro

L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, per scadenza del termine e per esito negativo del periodo di prova, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità o di interdizione anticipata.
Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
Tali disposizioni si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino all’anno di vita del bambino.
Tale divieto non si applica nel caso di colpa grave della lavoratrice (giusta causa), di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine e di esito negativo del periodo di prova.
Durante lo stesso periodo la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro ed è nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo di paternità e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento: il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettano nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni precedentemente elencate, devono essere convalidate dal  servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.

Al rientro dai periodi di divieto al lavoro previsti, la lavoratrice (o il lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità) ha diritto, salvo in caso di espressa rinuncia, a conservare il posto di lavoro, a mantenere la sede occupata prima dell’assenza e a rimanervi fino al compimento di un anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, un anno dall’ingresso del minore nel nucleo famigliare); la madre ha altresì diritto ad essere adibita alle mansioni precedentemente svolte o a mansioni equivalenti.

Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui alle presenti disposizioni, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista per i congedi di maternità, di paternità e parentali.

La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

  • D. Lgs. 151/2001 artt. 24, 54, 55, 56, 57 e 60