Il papà
Il dipendente, dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per 10 giorni lavorativi fruibili anche in via non continuativa e anche durante il congedo di maternità della mamma.
In caso di parto gemellare, i giorni sono raddoppiati.
Il permesso è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del/i figlio/i.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo di Congedo di paternità obbligatorio firmato dal proprio Responsabile, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Per usufruire del congedo dopo l’evento nascita, inviare la richiesta specificando il numero di giorni da utilizzare e la dicitura “dalla data del parto”.
In caso di morte perinatale utilizzare il modulo di Congedo di paternità obbligatorio (morte perinatale).
Trattamento economico
Intera retribuzione.
D. Lgs. 151/2001 artt. 27bis e 29
Scheda n. 2
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:
- morte o di grave infermità della madre;
- abbandono da parte della madre e/o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo di Congedo di paternità alternativo firmato dal proprio Responsabile.
Trattamento economico
Intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 28 e 29
Scheda n. 2
Durante il primo anno di vita del neonato, il dipendente ha diritto ai riposi giornalieri, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
- figli affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o sia casalinga;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale.
In caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati: il padre, fermo restando il limite complessivo e solo in alternativa alla madre, può utilizzare i periodi di riposo aggiuntivi.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto il modulo Cambio turno firmato dal proprio Responsabile, specificando la richiesta di riposo giornaliero.
Retribuzione
Intera retribuzione.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 40 e 41, Sentenza CdS n. 4293/2008, Circolare INPS n.112/2009
Scheda n. 4
Il congedo parentale spetta per ogni figlio nei suoi primi dodici anni di vita e può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi.
Il padre, qualora usufruisca di almeno 3 mesi di congedo anche non continuativi, ha diritto ad un ulteriore mese aggiuntivo di congedo parentale: il massimale della coppia genitoriale viene quindi innalzato da 10 a 11 mesi e quello spettante al padre viene innalzato da 6 a 7 mesi.
Nell’ambito dei predetti limiti, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, al padre compete un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi al quale è possibile far seguire un ulteriore periodo di massimo 3 mesi da utilizzare in alternativa alla mamma.
Il periodo di congedo parentale si può interrompere solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o del figlio.
La fruizione del congedo parentale spetta al padre anche nei seguenti casi:
-
durante il periodo di astensione obbligatoria post-partum della madre;
-
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;
-
durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri.
Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria (minimo 1 ora): 6 ore sono convenzionalmente equiparate ad 1 giorno di congedo parentale. In caso di part time, la giornata convenzionale è riproporzionata.
Come fare
Inviare tramite mail all’Ufficio preposto, il modulo di Congedo parentale (a giornata completa o a ore) firmato dal proprio Responsabile, con un preavviso non inferiore ai 5 giorni. In caso di particolari situazioni personali, il preavviso deve essere di almeno 2 giorni.
In caso di malattia del genitore o del figlio, dovrà essere prodotta idonea certificazione medica e richiesta espressamente l’interruzione del congedo.
Trattamento economico
I primi 30 giorni (CCNL Comparto Università) vengono indennizzati al 100% in alternativa alla madre; i successivi periodi sono indennizzati al 30% fino ad un massimo di 9 mesi per entrambi i genitori.
Esclusivamente per chi termina il congedo di paternità dopo il 31/12/2023, ai primi 30 giorni al 100%, seguono altri 30 giorni indennizzati al 60% (80% solo per l’anno 2024), sempre in alternativa alla madre e entro i 6 anni del figlio (Legge di Bilancio 2024 - Decreto Milleproroghe).
I giorni utilizzati oltre i 9 mesi non sono indennizzati.
Riferimento normativo
D. Lgs. 151/2001 artt. 32 e 34
Schemi riassuntivi
Scheda n. 5