Autocertificazioni e certificati
Dal 1 gennaio 2012 le autocertificazioni rappresentano l’unico documento ufficiale da sottoporre alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi (Atenei, Comuni, Ospedali). Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici infatti non possono richiedere o accettare atti o certificati già in possesso di un’altra pubblica amministrazione.
Le più diffuse autocertificazioni sono già disponibili per gli studenti e i laureati dell’Università di Pavia dalla propria Area Riservata (Segreteria > Autocertificazioni):
- Autocertificazione anni di iscrizione
- Autocertificazione anni di iscrizione con esami
- Autocertificazione conseguimento titolo con esami
- Autocertificazione tasse versate per anno solare
E in lingua inglese:
- Self certification degree with exams
- Self certification enrollment years with exams
Il Diploma Supplement (DS) è un documento integrativo del titolo di studio e riporta le principali informazioni circa il curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, la carriera, gli esami conseguiti e la tesi. Viene rilasciato in duplice lingua (italiano e inglese) ed è redatto secondo un modello conforme agli standard europei per favorire la mobilità internazionale rendendo il valore del titolo stesso comprensibile anche all’estero.
Proprio in virtù delle sue origini il DS è un documento gratuito (non prevede l’apposizione di alcuna marca da bollo) che può essere richiesto inviando un Filodiretto, in qualsiasi momento dai laureati dell’ordinamento 509/99 e 270/04.
Se il tuo titolo di studi appartiene a un ordinamento precedente al 509/99 non potrai richiedere il DS ma potrai sempre procedere con un'autocertificazione o un certificato a seconda della necessità.
Dal 1° gennaio 2012, i certificati possono essere presentati solo a soggetti privati o a Pubbliche amministrazioni situate all’estero e devono essere rilasciati in marca da bollo (DPR 642/1972).
Alcuni certificati sono esenti dall’obbligo della marca da bollo se emessi per i casi che seguono:
Motivazione dell'emissione | riferimento normativo |
---|---|
Certificati a uso borse di studio | art.11 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati richiesti ai fini della dichiarazione dei redditi o ad accertamenti fiscali | art.5 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati richiesti per il conseguimento di sussidi | art.8 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati a uso pensione | art.9 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati a uso consentito dalle leggi tributarie | art.5 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati per le procedure connesse al rilascio di assegni familiari | art.9 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione | art.5 tab.B DPR 54/2002 |
Certificati per le procedure connesse alla leva militare | art.2 tab.B DPR 642/1972 |
Certificati per le procedure legate a Onlus, organizzazioni di volontariato e le altre associazioni di cui all'art. 4 D. Lgs. 117/2017 | art. 27 bis tab. B D.P.R. 642/1972 |
Certificati per le procedure connesse al rilascio del passaporto | art. 18 tab B D.P.R. 642/1972 |
I certificati possono essere richiesti a distanza inviando la richiesta a Filo Diretto allegando copia f/r di un documento di riconoscimento.
Gli uffici calcoleranno l'importo totale, comprensivo di marche da bollo e di costi di spedizione.
In alternativa è possibile richiedere i certificati allo sportello della Segreteria studenti secondo orari di apertura riportati in calce alla pagina.
La Legalizzazione è un processo volto a convalidare per l’estero la firma e la qualifica del funzionario pubblico che ha apposto la sua firma e il suo timbro ufficiale sul certificato, rendendolo valido a tutti gli effetti nel paese di destinazione.
La Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti destinati all’estero. Ai documenti da far valere in un Paese straniero facente parte della Convenzione viene apposta una particolare attestazione ufficiale, detta apostille, volta a dimostrare la veridicità della firma e della qualità del firmatario dell’atto. Se invece il Paese estero non ha sottoscritto la Convenzione per ottenere la legalizzazione sarà necessario rivolgersi al Consolato del paese di destinazione in Italia.
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martedì 9/12
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