Studenti con nucleo familiare residente all’estero e con reddito e patrimonio prodotti all’estero o in Italia
ATTENZIONE: è possibile ottenere il ricalcolo del contributo onnicomprensivo dovuto per l'a.a. 2024/25, presentando la documentazione reddituale riferita all'anno solare 2023, fino al termine massimo del 30 settembre 2025.
Se il tuo nucleo familiare risiede all'estero e possiede redditi e/o patrimoni esteri, trovi in questa pagina tutte le informazioni in merito alla documentazione richiesta per il calcolo dell'ISEE parificato e alle procedure di legalizzazione e traduzione dei documenti prodotti all'estero.
Se il tuo nucleo familiare risiede all'estero e possiede redditi e/o patrimoni esteri e vuoi richiedere il calcolo del contribuito onnicomprensivo per l'a.a. 2024/25 in base alla tua condizione economica dovrai anticipare entro il termine del 24 ottobre 2024 tramite Filodiretto la documentazione attestante:
- la composizione del tuo nucleo familiare, comprendente tutti i familiari e soggetti conviventi, segnalando altresì l’eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di disabilità;
- i redditi lordi percepiti all’estero o lo stato di disoccupazione riferiti all’anno solare 2023;
- gli eventuali fabbricati posseduti all’estero da ciascuno dei componenti il tuo nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2023, specificando la relativa superficie in metri quadri, o l’assenza di fabbricati di proprietà;
- l’ammontare del patrimonio mobiliare del tuo nucleo familiare al 31 dicembre 2023.
Per tutti i documenti inoltrati oltre il 24 ottobre 2024, sarà addebitato un contributo di mora di €165,00. |
L’Ateneo, sulla base della documentazione attestante il reddito/patrimonio prodotto all’estero, calcola l’ISEE parificato secondo le seguenti regole:
- Somma dei redditi percepiti da ogni singolo componente il nucleo familiare, prodotto nell’anno solare 2023;
- 20% della somma dei patrimoni mobiliare ed immobiliare posseduti da ogni singolo componente il nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2023 (per il calcolo del patrimonio immobiliare sono considerati esclusivamente i fabbricati che saranno valutati ad € 500,00 al mq).
- La somma degli elementi sopra indicati è divisa per il valore della scala di equivalenza stabilita dal DPCM 159/13 n. 159.
L’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) all’estero viene convertito in euro utilizzando il cambio medio annuale dell’anno precedente pubblicato sul sito della Banca d’Italia.
Se presenti la documentazione reddituale ad EDiSU Pavia per accedere ai benefici legati al diritto allo studio non devi inoltrare alcun documento all’Università. I dati per il calcolo del contributo onnicomprensivo saranno trasmessi all’Università direttamente da EDiSU. |
ATTENZIONE: Se verrai immatricolato oltre il 24 ottobre dovrai inoltrare la documentazione entro 15 giorni dal perfezionamento dell’immatricolazione (ricezione della mail di benvenuto) per non incorrere nel contributo di mora.
Tutte le certificazioni richieste devono essere rilasciate dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e in cui i fabbricati e i patrimoni mobiliari sono posseduti, e legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio, con traduzione in lingua italiana attestata dalle stesse.
La legalizzazione non è necessaria nei seguenti casi:
- per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 la legalizzazione può avvenire tramite Apostille;
- per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977);
- per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968.
Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, può essere prodotta in alternativa una Certificazione della rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese in cui sono stati prodotti i redditi ed i patrimoni sono posseduti, redatta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Non sarà accettata e valutata alcuna forma di autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazione giurata relativa ai redditi e/o patrimoni esteri, o “affidavit”. |
- Studenti provenienti da territori in guerra
Gli studenti proveniente da territori di guerra (Afghanistan, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Congo Democratic Republic of, Ethiopia, Iraq, Lebanon, Mali, Mozambique, Myanmar, Niger, Nigeria, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Ukraine, West Bank and Gaza, Yemen Republic of) possono chiedere di essere esonerati dal contributo di mora di €165,00 presentando tramite Filo diretto istanza motivata che segnali problemi di reperibilità dei documenti dovuti alla situazione di guerra del Paese ove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti.
- Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri
La valutazione della condizione economica degli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con Decreto del Ministero, è effettuata sulla base della documentazione prevista dall’art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001.
La valutazione della condizione economica potrà essere pertanto effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare presentando l'attestazione ISEE 2024.
- Rifugiati politici
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del DPCM 9 aprile 2001, gli studenti in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità per asilo politico o apolidia sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, non devono presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
Tali studenti devono pertanto:
- seguire le indicazioni relative agli “studenti indipendenti”, se hanno i requisiti per essere considerati tali;
- o seguire le indicazioni e le modalità relative agli “Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all’estero”. Qualora non possano ottenere l’ISEE per il diritto allo studio, possono presentare l’ISEE ordinario inviandolo entro il 24 ottobre 2024 tramite Filo diretto.
La medesima disciplina si applica a studenti in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per Richiesta di asilo, Asilo umanitario, Protezione internazionale e Protezione Ucraina.
Se sei uno studente internazionale con cittadinanza extra-UE e non sei in possesso dell'ISEE parificato calcolato in base ai redditi esteri sarai automaticamente collocato in Flat Rate.
Sportello virtuale (prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente).
Sportello in presenza: (prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente; riceverai una mail di conferma prenotazione).